fbpx

Le deliberazioni in materia di innovazioni: i quorum facilitati alla luce dell’art 1120 secondo comma c.c.

La legge di riforma n. 220/2012 ha diminuito i quorum necessari a deliberare una serie di innovazioni specificate nel secondo comma dell’art 1120 cc, ritenute dal legislatore di particolare interesse, in quanto dirette a valorizzare l’immobile, sotto specifici aspetti.

Il secondo comma dell’art 1120 cc, stabilisce che i condomini, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, possano disporre le innovazioni, che hanno ad oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;

2) le opere de gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche (si pensi alle discese  e alle rampe per facilitare la mobilità degli invalidi all’accesso delle proprie abitazioni , o all’installazione dell’ascensore nel vano scala) per il contenimento energetico degli edifici, e per realizzare parcheggi destinati al servizio delle unità immobiliari , nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di fonti eoliche, installazione di pannelli solari o comunque di tutte le fonti rinnovabili da parte del condominio o di terzi, per una migliore utilizzazione del lastrico solare.

3) L’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva, e per l’accesso di qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e tutte le diramazioni per le singole utenze.

Erano disposizioni già presenti nella normativa speciale sul condominio, che sono state introdotte nell’art 1120 cc secondo comma, per le quali il legislatore ha previsto un procedimento preferenziale, richiedendo per le delibere un quorum inferiore rispetto a quello per le innovazioni comuni: metà del valore dell’edificio, anziché i due terzi.

L’amministratore, vista la richiesta anche di un solo condomino, è tenuto a convocare l’assemblea per l’adozione della deliberazione in tali materie. La richiesta deve contenere l’indicazione specifica del suo contenuto, e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.

In mancanza, deve invitare il condomino a fornire le necessarie integrazioni.

Avv Paola Di Bonito

Giudice Onorario del Tribunale di Santa Maria C.V.

Pic. by avv. Carlo Maggio

RispondiInoltra

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi