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Animali in condominio. Il regolamento può vietarne il possesso?

Con la riforma dell’art. 1138 c.c., attuata con la legge 11 dicembre 2012, n. 220, è stato introdotto il comma n. 5 che prevede espressamente che le norme del regolamento condominiale non possano vietare di possedere o detenere animali domestici.

La norma fa espresso riferimento ad animali domestici, pertanto si osserva che potrebbe legittimamente escludersi il possesso di animali che non siano tali.

Qualora il regolamento condominiale, preesistente alla modifica normativa, stabilisse il divieto di tenere animali domestici, il relativo divieto sarebbe affetto da nullità sopravvenuta per effetto dell’introduzione del comma 5 all’art 1138 c.c., ciò è quanto ha stabilito il Trib. Cagliari con sentenza del 22/07/2016 (pubblicata in Condominio e Locazione, Giuffrè ed.)

Diverso è invece il discorso riguardante la possibilità di utilizzare areee condominiali comuni per condurre animali domestici, poichè la norma fa riferimento alle proprietà esclusive. Qualora l’utilizzo sia necessario per l’esercizio del diritto di possedere animali (ad esempio utilizzo delle scale e dell’androne per far uscire i cani), sembra ovvia conseguenza che un eventuale divieto sarebbe affetto da nullità perchè in sostanziale contrasto con la normativa vigente. Diverso è il caso in cui si volesse vietare l’utilizzo di beni comuni non necessari per l’esercizio del diritto a detenere animali, quali i cortili, i giardini, gli ascensori, ecc. Sulla questione ha avuto modo di pronunicarsi il Tribunale di Monza, che ha ritentuo legittima la clausola del regolamento di condominio che impedisce ai condomini di utilizzare l’ascensore se accompagnati dai propri animali domestici. “Ciò, in quanto l’art. 1138, co. 5, c.c. fissa soltanto un limite alla potestà regolamentare incidente sulla proprietà singola, senza recare alcuna disciplina sull’uso delle parti comuni, sicchè tale disciplina ben può essere contenuta nel regolamento di condominio nel senso pure di escludere la facoltà di servirsi dell’ascensore trasportando con sé animali domestici”. (Trib. Monza, 28/03/2017 in Condominio e Locazione, Giuffrè ed.).

Trattandosi di normativa relativamente recente, si deve attendere la formazione di un orientamento di legittimità per avere una risposta definitiva sulle questioni trattate.

Avv. Carlo Maggio

Pic by avv. Carlo Maggio

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