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Decreto rilancio e bonus ristrutturazioni al 110% per il 2020. Quali sono gli interventi ammissibili.

Tra le misure fiscali a sostegno di imprese e cittadini, il Decreto Rilancio prevede l’ecobonus per il 2020 al 110 per cento. L’obiettivo da una parte è alleggerire i costi di restauro, adeguamento energetico e sismico dei proprietari di abitazioni e dall’altro favorire la ripartenza dei cantieri.

 I soggetti che potranno beneficiare dei nuovi superbonus del 110% saranno:

-Condomini;

-Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

-Istituti autonomi case popolari (IACP);

-Cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Per i condomini, è necessario che questi siano legalmente costituiti (almeno 2 proprietari e 2 unità immobiliari), dotati quindi di codice fiscale. In tal caso il condominio potrà ottenere le detrazioni fiscali del 110% a prescindere se all’interno ci siamo seconde abitazioni o unità immobiliari di proprietà di società.

La riqualificazione energetica e miglioramento sismico che potranno accedere al nuovo superbonus 110% riguarderanno:

  • Gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  • Gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione;
  • Gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione;
  • Tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari…), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti;
  • Gli interventi per il miglioramento sismico mediante adozione di misure antisismiche (anche mediante demolizione e ricostruzione) con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, realizzati sulle parti strutturali di edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici (ubicati sulle zone sismiche 1, 2 e 3) e, ove riguardino i centri storici, eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

In questo quadro normativo, centrale è il ruolo dei professionisti dell’area tecnica che, secondo il Decreto Rilancio, ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, è prevista per i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

Inoltre, fatto ben più importante, la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dei benefici fiscali senza responsabilità solidale: il contribuente sarà il primo responsabile.

Per tale motivo, il decreto stesso prevede l’obbligo di stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Avv. Alessia Smaldino

Pic Avv. Carlo Maggio

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