Ascensore in condominio: la luce del vicino può bloccare l’installazione?

istallazione ascensore in condominio

L’installazione di un ascensore è uno degli interventi più discussi nelle assemblee condominiali. Spesso, il desiderio di alcuni proprietari di migliorare l’accessibilità si scontra con le preoccupazioni di altri circa il decoro, la sicurezza o, più frequentemente, la riduzione della luce naturale sui pianerottoli e negli appartamenti. In questo articolo esploreremo quando i singoli condomini possono procedere a proprie spese e cosa stabilisce la giurisprudenza più recente (2024-2025) sui limiti tecnici del progetto.

1. L’iniziativa dei singoli condomini: serve l’autorizzazione?

Molti credono che per installare un ascensore serva necessariamente il “permesso” dell’assemblea. In realtà, la legge tutela l’iniziativa del singolo.

Il fondamento nell’Art. 1102 c.c.

L’installazione promossa e finanziata solo da alcuni condomini trova fondamento nell’uso più intenso della cosa comune. Secondo l’orientamento della Cassazione (sent. n. 26702/2025), l’opera è lecita purché:

  • Non alteri la destinazione del bene comune (es. le scale devono restare agibili).
  • Non impedisca agli altri condomini il pari uso.

La procedura corretta

Anche se l’assemblea non può opporre un veto arbitrario, è fondamentale:

  1. Presentare un progetto dettagliato all’amministratore.
  2. Sottoporlo all’assemblea: se l’opera è volta all’eliminazione delle barriere architettoniche e il condominio non delibera entro tre mesi, i condomini interessati possono procedere autonomamente (Art. 78, comma 2, D.P.R. 380/2001).

Nota sui costi: Chi non partecipa inizialmente alla spesa può decidere di subentrare in un secondo momento, pagando la propria quota di spese di esecuzione e manutenzione aggiornate (Art. 1121 c.c.).

2. I limiti insuperabili: Stabilità e Decoro.

Il “favor” della legge per l’accessibilità non è un assegno in bianco. L’opera non può essere realizzata se pregiudica:

  • Stabilità e Sicurezza dell’edificio.
  • Decoro architettonico: non bastano semplici preferenze estetiche; serve un pregiudizio tecnico serio (Trib. Bologna, sent. n. 1677/2025).
  • Inservibilità: l’ascensore non deve rendere una parte comune inutilizzabile anche per un solo condomino.

3. Il problema della luce e dell’aria sul pianerottolo.

Uno dei punti di scontro più frequenti riguarda la soppressione di una finestra sul pianerottolo per far posto alle porte dell’ascensore.

Riduzione della luce negli spazi comuni

La giurisprudenza recente (Corte d’Appello di Roma, n. 540/2025) tende a essere permissiva: la semplice diminuzione della luminosità naturale sul ballatoio o sul pianerottolo è considerata tollerabile. Se la funzione di passaggio resta integra e l’illuminazione artificiale può sopperire alla mancanza di quella solare, l’opera è legittima.

Impatto sull’appartamento confinante

La situazione cambia se l’eliminazione della finestra colpisce direttamente un’unità privata.

  • Quando è lecita: Se la perdita di luce è marginale o non compromette il godimento essenziale dell’immobile.
  • Quando è illecita: Se determina una menomazione seria e non trascurabile della luce e dell’aria all’interno dell’appartamento (Cassazione, sent. n. 23076/2018).

In questi casi, chi si oppone deve presentare una perizia tecnica che dimostri come il sacrificio imposto superi i benefici dell’abbattimento delle barriere architettoniche.

Conclusioni pratiche

In sintesi, il diritto ad avere un ascensore prevale quasi sempre sul “comfort” estetico o sulla perfetta luminosità delle scale. Tuttavia, ogni progetto deve superare un test di proporzionalità.

Prima di iniziare i lavori, è consigliabile valutare:

  1. Alternative progettuali: Esistono soluzioni meno invasive per la luce?
  2. Dati tecnici: Qual è l’effettiva percentuale di luce persa?
  3. Fonti secondarie: L’appartamento colpito ha altre aperture che garantiscono aria e luce a norma di legge?

Senza una prova concreta di un “pregiudizio grave”, la tutela della mobilità e del valore dell’immobile (garantita dall’ascensore) vincerà quasi certamente la battaglia legale.

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Avv Alessia Smaldino

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