Nell’ipotesi di contratti con durata inferiore a nove anni la locazione ben può essere stipulata autonomamente dall’amministratore, salvo una successiva ratifica da parte dell’assemblea. In tali ipotesi è auspicabile che l’amministratore che intenda procedere in tal senso, onde evitare disguidi provveda ad inserire nel contratto una clausola sospensiva del genere «il tutto subordinato alla ratifica assembleare».
Secondo la giurisprudenza di merito, riprendendo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la locazione di una cosa comune è da considerarsi come atto di amministrazione ordinaria poiché attraverso di essa è possibile conseguire la finalità del miglior godimento delle cose comuni anche attraverso l’accrescimento dell’utilità del bene mediante la sua utilizzazione indiretta (locazione, affitto), salvo ratifica assembleare da adottarsi con deliberazione a maggioranza semplice» (Cass. 21 ottobre 1998 n. 10446)» (Trib. Roma 24 giugno 2011 n. 13705).
Avv. Alessia Smaldino
Pic by avv. Carlo Maggio