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Impianto di videosorveglianza e rispetto della privacy in condominio secondo il nuovo GDPR.

Secondo la nuova formulazione dell’art. 1122 ter c.c., (L.220/2012), la maggioranza per le deliberazioni concernenti l’istallazione degli impianti di videosorveglianza nelle parti comuni, è quella determinata dall’art. 1136 secondo comma, ossia, un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, (un quorum inferiore rispetto a quanto invece previsto per altro genere di innovazioni). Con la legge 220/2012 in tale ambito, ha potestà decisionale solo ed esclusivamente l’assemblea condominiale e nell’ipotesi di difficoltà interpretative dovrà farsi riferimento al nuovo regolamento privacy (GDPR 2016/679).  

Pertanto, l’istallazione dell’impianto, anche qualora fosse limitato ad un impianto videocitofonico, dovrà rispettare i principi sanciti nel codice della Privacy (GDPR 2016/679). Non sarà quindi possibile l’istallazione di impianti nelle singole abitazioni private, che a prescindere dalla posizione di ripresa delle telecamere, direzionano il raggio di illuminazione esclusivamente sulle parti di pertinenza comune, così come sono esclusi sia gli impianti condominiali il cui raggio di azione è direzionato su parti di pertinenza esclusiva, poiché non potrebbe essere tutelata la riservatezza altrui.

Nel caso di installazione, dovrà inoltre essere rispettato l’obbligo di conservare le registrazioni per un periodo limitato, indirizzare il cono di illuminazione delle riprese soltanto verso le parti comuni e proteggere i dati raccolti con idonee misure di sicurezza.

A tal riguardo è bene precisare che, l’installazione e il trattamento dei dati dovranno essere gestiti nel rispetto degli adempimenti indicati dalla legge e, in particolare, dal Garante della Privacy.

In particolare il provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 22 aprile 2010), dispone che l’installazione delle videocamere è ammissibile solo per ragioni di sicurezza e sancisce l’obbligo a carico dell’amministratore di Condominio di collocare appositi cartelli informativi in luoghi visibili e aperti al pubblico che indichino la presenza di un impianto di videosorveglianza.

Ed invero, secondo tali disposizioni, chiunque transiterà in una zona video-sorvegliata dovrà esserne informato attraverso dei cartelli che, seppure in maniera succinta riportino gli elementi completi dell’informativa (ad esempio finalità e modalità del trattamento, natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, ecc.).

In capo all’amministratore cederà anche l’obbligo di stabilire i tempi minimi di conservazione delle immagini (che andranno comunque cancellate entro 24 ore), nominare il soggetto autorizzato a visionare le registrazioni nonché indicare il responsabile del trattamento dei dati.

Laddove non vengano, quindi, rispettati gli adempimenti necessari, la delibera condominiale di autorizzazione all’installazione potrebbe essere impugnata ed potrebbero essere attivate azioni per far valere responsabilità penali e civili nei confronti dei condomini e dell’amministratore inadempiente, da parte di terzi, con conseguenti richieste di risarcimento del danno.

Avv Alessia Smaldino

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