fbpx

Incidente mortale dell’operaio a lavoro sul cantiere condominiale: responsabilità del condominio.

Il fatto: Il dipendente di una impresa edile, nel corso della esecuzione di un appalto per lavori alla facciata di un condominio, decedeva a causa di un incidente mentre era impiegato sul cantiere. I suoi congiunti formulavano domanda di risarcimento dei danni contro il condominio ed il direttore dei lavori, nonostante il lavoratore fosse dipendente dell’impresa appaltatrice.

Corte di Cassazione, ordinanza n.  6321 del 05 marzo 2020 

La domanda veniva rigettata sia in primo grado, sia in appello, poiché l’appalto è un contratto che prevede l’autonomia organizzativa dell’appaltatore, con conseguente assunzione di responsabilità in relazione al rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro. Il committente ed il direttore dei lavori, ausiliario del committente, non assumono alcuna responsabilità in caso di incidenti, salvo patti contrari, culpa in eligendo nella scelta dell’impresa o ingerenze nella esecuzione delle opere.

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello rigettando il ricorso.

La Corte, in ossequio ad un consolidato orientamento, ha osservato che la responsabilità del direttore dei lavori deve essere esclusa: “non avendo lo stesso mai assunto, né dato corso, ad alcun impegno ai fini del controllo delle attività di cantiere e della sicurezza dei lavori in esso organizzati, … inoltre… il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull’attuazione dell’appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l’opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l’appaltatore per i difetti dell’opera derivanti da vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l’attività, aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l’esattezza tecnica del progetto (Sez. 2, Sentenza n. 18285 del 19/09/2016, Rv. 641077 – 01). … un’eventuale estensione delle responsabilità del direttore dei lavori in relazione agli infortuni sul lavoro verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’opera appaltata (oltre l’attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente l’esecuzione del progetto nell’interesse del committente), in tanto può essere configurata, in quanto al direttore dei lavori siano state espressamente attribuite ulteriori prerogative dirette a sovrintendere i lavori, con possibilità di impartire ordini alle maestranze, o quando, con i suoi comportamenti concludenti, si sia materialmente ingerito nell’esecuzione dei lavori (cfr. da ultimo, Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n.19646 del 08/01/2019)”.Quanto alla responsabilità del condominio committente la stessa è stata parimenti esclusa per analoghe motivazioni. Infatti la responsabilità del committente è configurabile solo allorquando il danneggiato dimostri la culpa in eligendo nella scelta della ditta appaltatrice, o per avere il convenuto “esercitato forma di ingerenza nell’organizzazione e nello svolgimento dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice”Infatti, continua la Corte, “in tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile esclusivamente quando si versi nell’ipotesi di culpa in eligendo, che ricorre qualora il compimento dell’opera o del servizio siano stati affidati ad un’impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi, ovvero risulti provato che il fatto lesivo è stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, il quale, esorbitando dalla mera sorveglianza sull’opera oggetto del contratto, abbia in tal modo esercitato una concreta ingerenza sull’attività dell’appaltatore, al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore (v. Sez. L, Sentenza n. 11757 del 27/05/2011, Rv. 617454 – 01)”.Gli stessi criteri valgono anche nei casi, molto più frequenti, di danni a terzi, pertanto prima di agire in giudizio è necessario approfondire le circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, per verificare a chi possa essere addossata la responsabilità, se al condominio o alla ditta, dalla quale l’amministratore del condominio, dovrebbe sempre pretendere la copertura assicurativa al momento della stipula dell’appalto.

Avv. Carlo Maggio 

Pic by avv. Carlo Maggio

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi