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Ripartizione delle spese di manutenzione della conduttura fognaria.

Così come più volte specificato dalla Cassazione: tutti i condomini devono partecipare agli interventi di manutenzione secondo i millesimi di proprietà.  Ed invero, secondo la giurisprudenza (Cass. Civ. n. 11423/1990; n. 13160/1991), l’impianto fognario rientra tra quei beni comuni di cui il singolo condomino è proprietario in proporzione al valore del suo immobile, così come indicato nella tabella millesimale A.

Le spese per la conservazione, quindi, andranno ripartite in misura proporzionale al valore delle singole proprietà.

Inoltre “le spese per la riparazione dei canali di scarico dell’edificio in condominio che, ai sensi dell’art. 1117 n. 3 c. c., sono oggetto di proprietà comune fino al punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva dei singoli, sono a carico di tutti i condomini per la parte relativa alla colonna verticale di scarico ed a carico dei rispettivi proprietari per la parte relativa alle tubazioni che si diramano versoi i singoli appartamenti” (Cass. Civ. 12894/1995).

Secondo quanto detto quindi, l’obbligo ricade in capo a tutti i condòmini interessati e non a tutti i condòmini.

Tale conclusione la si trae dal disposto del terzo comma dell’art. 1123 c.c., che recita: “qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”.

Avv. Alessia Smaldino

Pic Avv. Carlo Maggio

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