Trasformazione Sottotetto in Mansarda: Revisione Millesimi anche con Abuso Edilizio.

trasformazione del sottotetto in mansarda. Revisione delle tabelle millesimali.

Sottotetto trasformato in mansarda senza permessi: il caso milanese.

Con la sentenza 3715/14 del 21/10/14, la Corte di Appello di Milano è intervenuta in materia di modifica delle tabelle millesimali, in un caso reso particolare dal fatto che la modifica era avvenuta di fatto, cioè senza alcuna regolarizzazione urbanistica.In un condominio sito in Milano, il proprietario dell’ultimo piano e del tetto, aveva completamente trasformato le sue proprietà, unendo due appartamenti, inglobandovi una parte del corridoio del ballatoio e del vano ascensore condominiale, trasformando, di fatto, il tetto (non abitabile) in un appartamento con mansarda abitabile.

L’abuso edilizio impedisce la modifica delle tabelle millesimali?


In primo e secondo grado il proprietario dell’immobile modificato deduceva, tra l’altro, che l’utilizzo – de facto – abitativo del sottotetto non è idoneo affinché nella fattispecie possa reputarsi integrata la previsione di cui al n. 2) dell’art. 69 disp. att. cod. civ., ciò perché ai fini della determinazione del valore economico del sottotetto, ciò che rileva non sarebbe la destinazione de facto abitativa, del tutto precaria e soggetta all’intervento repressivo dell’autorità comunale, ma la destinazione urbanistica e giuridica di “mansarda che non può essere resa abitabile”.

La decisione della Corte d’Appello di Milano.

In altri termini un mero abuso edilizio non potrebbe dare mai luogo ad una modifica delle tabelle millesimali, almeno fintanto che non viene regolarizzato, perché soggetto al rischio di ripristino.
In primo grado il Tribunale e poi la Corte di Appello, avevano accolto la domanda degli altri condomini, osservando che: ” alla stregua dell’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, recepito dal primo giudice, la revisione delle tabelle millesimali si giustificava in presenza di obiettive divergenze tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle; che l’utilizzo – de facto – abitativo, da parte dell’appellante, della sua unità ne aveva alterato il valore e determinato una incongruenza”.

Dunque l’irregolarità amministrativa dell’opera è irrilevante, ciò che conta è la situazione di fatto che genera una modifica dei valori.

Avv. Carlo maggio

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