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Assemblee in videoconferenza. Novità per le convocazioni e le modalità di svolgimento delle assemblee, nuovo testo dell’art. 66 disp. att. del c.c.

Con il nuovo d.P.C.M del 14 gennaio 2021 entrato in vigore il 16 gennaio si prevede che all’art. 1, comma dieci, lett o): «sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza… nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza». Le disposizioni contenute nel nuovo d.P.C.M si applicano fino al 5 marzo 2021.

Con tale disposizione si ribadisce quanto già chiarito con la FAQ del 7 novembre 2020, secondo la quale, sono possibili le assemblee condominiali in ogni area d’Italia, tuttaviaè fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale”.

Per quanto riguarda la partecipazione in modalità di videoconferenza alle assemblee, con la conversione in legge del d.l. n. 125/2020 è stata apportata un’importante modifica all’art. 66, sesto comma, disp.att. c.c. regolante il quorum necessario a consentire la partecipazione alle assemblee condominiali da remoto, evitando così il rischio di assembramenti, solitamente tipico di un’assemblea condominiale. La modifica è contenuta nel nuovo art. 5-bis del d.l. n. 125/2020.

Secondo questa nuova disposizione «all’articolo 66, sesto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: “di tutti i condomini” sono sostituite dalle seguenti: della maggioranza dei condomini”». Si potrà quindi tenere un’ assemblea con modalità di videoconferenza allorquando vi sia l’autorizzazione della maggioranza dei condomini.

Tale possibilità sarà concessa anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo, anche in questo caso, del consenso della maggioranza dei condomini. In tali ipotesi,  il verbale, sarà redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e sarà trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.

Tuttavia è bene precisare che, così come modificato il 3° comma dell’art.66 disp.att.: l’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità videoconferenza, della   piattaforma   elettronica sulla quale si terrà la riunione e l’ora della stessa”.

 Sarà quindi onere dell’amministratore nella predisposizione dell’ordine del giorno, indicare, ove prevista ed autorizzata, la piattaforma sulla quale si terrà la riunione con il relativo link e l’ora.

Avv. Alessia Smaldino

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