La trasparenza nella gestione condominiale è un obbligo giuridico che impone all’amministratore di comunicare i propri dati, indicare dove sono custoditi i registri e far transitare tutte le somme su un conto intestato al condominio. Art. 1129 c.c. Egli deve inoltre curare anagrafe condominiale, verbali, nomina e revoca, registro di contabilità e conservare la documentazione di gestione.
Art. 1130 c.c.
Il rendiconto annuale deve comprendere registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota sintetica esplicativa, perché chiarezza e completezza sono essenziali per la validità della delibera.
Art. 1130-bis c.c. Cass. n. 25446/2025
I condòmini possono visionare i registri e ottenere copia dei giustificativi di spesa, ma con richieste determinate e non esplorative. Art. 1129 c.c. Art. 1130-bis c.c.
Trib. Napoli n. 988/2025. Le violazioni possono portare a revoca giudiziale, impugnazione del rendiconto e uso del sito web condominiale per accesso riservato ai documenti. Art. 1137 c.c.. Art. 71-ter disp. att. c.c. La giurisprudenza considera grave irregolarità anche l’omessa tenuta dell’anagrafe condominiale e conferma che l’amministratore non deve necessariamente inviare l’intero archivio via PEC, se rende la documentazione disponibile presso il proprio studio professionale ai condòmini interessati.

