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Destinazione del cortile condominiale a parcheggio e turnazione posti auto.

La delibera assembleare di destinazione del cortile condominiale a parcheggio delle auto dei condomini, costituisce un’innovazione ed è consentita, secondo le maggioranze di cui all’art.1136 comma 5 c.c., poiché disciplina le modalità d’uso e di godimento del bene comune. Non è più quindi necessaria l’unanimità dei consensi e tale delibera potrà modificare il regolamento condominiale di natura non contrattuale, relativamente all’utilizzo delle parti comuni.

Tuttavia, la delibera che stabilisce l’assegnazione in via esclusiva, per un tempo non definito, dei posti auto in un’area condominiale, è da considerarsi una limitazione al godimento che gli altri condomini possono esercitare sul bene comune e come tale è da considerarsi un’innovazione vietata ai sensi dell’art.1120 c.c. che rende di fatto nulla la delibera.

Tribunale di Roma V sez. civile sentenza n.6505/2019

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